Questo sito potrebbe utilizzare anche cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca su "Maggiori dettagli". Chiudendo questo banner e proseguendo nella navigazione, acconsenti all'uso dei cookie.
Maggiori dettagli

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

(Legge n. 219 del 22.12.2017)

DAT, Disposizioni anticipate di trattamento: informazioni e modalità.

Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la nuova legge n. 219 del 22.12.2017 “NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO” .

(comunemente conosciuta come legge “sul fine vita” o “sul biotestamento”). Essa dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie provvedano ad informare della possibilità di redigere le DAT in base alla legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

Questa Azienda, in base all’art. 4 comma 8, fornisce queste note sintetiche:

il principio fondamentale della L. 219/2017 è quello che il consenso, libero e informato, deve precedere qualsiasi trattamento diagnostico terapeutico nell’ambito della relazione di cura e fiducia tra paziente e medico.

Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

  • Le DAT possono essere redatte dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte.
  • Il paziente può anche indicare una persona di sua fiducia (chiamato “fiduciario”) a cui comunicare le proprie volontà,  incaricandolo di parlare con i medici ed esprimere scelte di cura per suo conto.
  • Le DAT vanno firmate dal cittadino e dalla persona di fiducia, se ne ha scelta una.
  • Attualmente la firma deve essere autenticata da un funzionario pubblico del Comune di residenza o da un qualsiasi pubblico ufficiale a ciò autorizzato, come un notaio.
  • E’ consigliabile inserire le DAT nella propria documentazione sanitaria e darne una copia alla persona di fiducia o ai familiari. Autenticata la firma non è necessario consegnarle presso un apposito registro perché esse abbiano valore.
  • Nel caso di paziente disabile, le DAT possono essere espresse anche con videoregistrazione o mediante altri ausili atti a comunicare.
  • Le Disposizioni Anticipate di Trattamento possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, anche in una situazione clinica di emergenza-urgenza, così come l’indicazione della persona di fiducia indicata, con le modalità seguite per la redazione delle stesse.
  • Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese, in tutto o in parte dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, se appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla situazione clinica attuale del paziente, o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di conflitto tra fiduciario e medico la decisione è demandata al giudice tutelare.

Quanto previsto dalla legge 219/2017 si applica anche alle dichiarazioni di volontà elaborate prima della sua entrata in vigore, purché siano state depositate presso il Comune di Residenza o da un Notaio (art. 6 norma transitoria).

_____________________________________

Torna alla homepage del Comitato Etico per la Pratica Clinica