NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(Legge n. 219 del 22.12.2017)
DAT, Disposizioni anticipate di trattamento: informazioni e modalità.
Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la nuova legge n. 219 del 22.12.2017 “NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO” .
(comunemente conosciuta come legge “sul fine vita” o “sul biotestamento”). Essa dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie provvedano ad informare della possibilità di redigere le DAT in base alla legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
Questa Azienda, in base all’art. 4 comma 8, fornisce queste note sintetiche:
il principio fondamentale della L. 219/2017 è quello che il consenso, libero e informato, deve precedere qualsiasi trattamento diagnostico terapeutico nell’ambito della relazione di cura e fiducia tra paziente e medico.
Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
- Le DAT possono essere redatte dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte.
- Il paziente può anche indicare una persona di sua fiducia (chiamato “fiduciario”) a cui comunicare le proprie volontà, incaricandolo di parlare con i medici ed esprimere scelte di cura per suo conto.
- Le DAT vanno firmate dal cittadino e dalla persona di fiducia, se ne ha scelta una.
- Attualmente la firma deve essere autenticata da un funzionario pubblico del Comune di residenza o da un qualsiasi pubblico ufficiale a ciò autorizzato, come un notaio.
- E’ consigliabile inserire le DAT nella propria documentazione sanitaria e darne una copia alla persona di fiducia o ai familiari. Autenticata la firma non è necessario consegnarle presso un apposito registro perché esse abbiano valore.
- Nel caso di paziente disabile, le DAT possono essere espresse anche con videoregistrazione o mediante altri ausili atti a comunicare.
- Le Disposizioni Anticipate di Trattamento possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, anche in una situazione clinica di emergenza-urgenza, così come l’indicazione della persona di fiducia indicata, con le modalità seguite per la redazione delle stesse.
- Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese, in tutto o in parte dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, se appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla situazione clinica attuale del paziente, o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di conflitto tra fiduciario e medico la decisione è demandata al giudice tutelare.
Quanto previsto dalla legge 219/2017 si applica anche alle dichiarazioni di volontà elaborate prima della sua entrata in vigore, purché siano state depositate presso il Comune di Residenza o da un Notaio (art. 6 norma transitoria).
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